Art. 111.
(Istituti per la custodia cautelare).
1. Gli istituti per la custodia cautelare sono le case circondariali.
2. Le case circondariali assicurano la custodia degli imputati a disposizione di
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ogni autorità giudiziaria. Esse sono istituite in ogni sede principale di tribunale.
3. Le case circondariali assicurano anche la custodia dei detenuti e degli internati in transito, nonché delle persone fermate o arrestate nei casi previsti dalla legge in relazione all'avvio di un procedimento penale.